Dal febbraio 2007, sono entrate in vigore norme mirate a migliorare il rendimento energetico dei fabbricati, riducendo i consumi energetici necessari per riscaldamento e raffreddamento. Tali disposizioni prevedono l’obbligo, per i proprietari, di dotare gli immobili di un Attestato di Prestazione Energetica (APE), da allegare agli atti di trasferimento immobiliare.
Obblighi e normativa
L’APE è obbligatorio in caso di compravendita, locazione o altri atti traslativi a titolo oneroso o gratuito. Deve essere reso disponibile al potenziale acquirente o locatario già durante le trattative e consegnato al momento della conclusione dell’accordo.
A livello nazionale, la normativa richiede che l’APE sia allegato al contratto notarile per garantire la conformità legale. Le norme regionali possono tuttavia prevedere obblighi aggiuntivi. Ad esempio, in Lombardia, l’allegazione dell’APE è obbligatoria per tutti gli atti di trasferimento, indipendentemente dall’uso o dalla dimensione dell’immobile.
È obbligatorio dotare un immobile di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) in diverse situazioni previste dalla legge. Tuttavia, l'obbligo non riguarda tutti gli immobili in assoluto, ma si applica a casi specifici:
Quando è obbligatorio l'APE:
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Compravendite: Deve essere allegato all'atto notarile di vendita.
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Locazioni: Deve essere fornito al conduttore al momento della stipula del contratto.
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Annunci immobiliari: La classe energetica deve essere indicata.
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Trasferimenti a titolo oneroso: Anche per donazioni o altri atti traslativi.
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Edifici nuovi o ristrutturazioni rilevanti: Per le nuove costruzioni o interventi che coinvolgono oltre il 25% della superficie dell'immobile.
Eccezioni:
Non è obbligatorio per:
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Immobili non riscaldati o raffreddati (es. box, cantine, depositi).
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Edifici storici soggetti a vincoli, se il rispetto delle norme energetiche altera le loro caratteristiche.
La normativa di riferimento è il D.Lgs. 192/2005, aggiornato dal D.L. 63/2013, convertito nella Legge 90/2013.
Punti da precisare:
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Data di introduzione delle norme:
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L’obbligo di migliorare il rendimento energetico dei fabbricati e di introdurre l’APE è stato progressivamente implementato a partire dal 2005, con ampliamenti successivi (ad esempio, il D.L. 63/2013 ha esteso l’obbligo anche agli annunci immobiliari).
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Trasferimenti a titolo gratuito:
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Non è sempre obbligatorio allegare l’APE in caso di trasferimenti a titolo gratuito, come donazioni. Ciò dipende dal tipo di trasferimento e dalle disposizioni regionali.
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Eccezioni per edifici storici:
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Gli edifici storici vincolati sono esenti dall’obbligo solo se l’adeguamento energetico comporta un’alterazione delle caratteristiche estetiche o architettoniche.
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Annunci immobiliari:
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L’obbligo di indicare la classe energetica negli annunci è entrato in vigore con il D.L. 63/2013, quindi non è stato introdotto con il D.Lgs. 192/2005.
Sanzioni per mancata allegazione
La mancata allegazione o dichiarazione dell’APE comporta sanzioni amministrative, che variano in base al tipo di contratto:
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Compravendite: sanzioni tra €3.000 e €18.000.
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Locazioni di singole unità immobiliari: sanzioni tra €1.000 e €4.000. Per contratti di durata inferiore a tre anni, le sanzioni sono ridotte della metà.
Considerazioni e deroghe
Talune altre eccezioni all’obbligo di allegazione riguardano, ad esempio, la vendita di quote di proprietà o il trasferimento di diritti reali diversi dalla piena proprietà (usufrutto, abitazione, ecc.).
Vista la complessità normativa, che varia tra legislazione nazionale e regionale, si consiglia di consultare un notaio o un professionista per garantire la corretta gestione degli obblighi relativi alla certificazione energetica.