Accessione e comunione legale tra i coniugi

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Si affronti ora il problema giuridico che sorge quando uno dei coniugi, proprietario esclusivo di un terreno, realizza insieme all'altro coniuge, a spese comuni, un edificio su quel terreno durante il regime di comunione legale dei beni.

La questione centrale è: a chi appartiene l'immobile costruito? Solo al proprietario del terreno o anche all'altro coniuge?

Le due tesi principali:

  1. Tesi a favore della comunione legale: Secondo questa visione, qualsiasi bene acquisito durante il matrimonio da uno dei coniugi rientra automaticamente nella comunione legale, a meno che non ricada tra le eccezioni previste dagli articoli 178 e 179 del Codice Civile. Di conseguenza, il fabbricato dovrebbe appartenere a entrambi i coniugi. Questa tesi considera la comunione legale come prevalente sul principio di accessione (Cass. Civ., Sez. II, 3853/93).

  2. Tesi a favore del principio di accessione: Questa tesi sostiene che il principio di accessione, secondo cui "la superficie segue il suolo" (superficies solo cedit), prevale. Pertanto, il fabbricato dovrebbe appartenere esclusivamente al coniuge proprietario del terreno, con un riconoscimento al coniuge non proprietario sotto forma di diritto di credito per le spese sostenute per la costruzione (Cass. Civ., Sez. I, 6622/91; Cass. Civ., Sez. I, 4716/99).

La soluzione delle Sezioni Unite:

Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Civ., Sez. Unite, 651/96) hanno risolto il conflitto affermando che:

  • Il principio di accessione prevale: Il fabbricato appartiene al proprietario del terreno.

  • Tutela del coniuge non proprietario: A quest'ultimo viene riconosciuto un diritto di credito pari alla metà del valore dei materiali e della manodopera utilizzati per la costruzione. Questo credito non è soggetto al principio nominalistico, quindi può essere rivalutato (Cass. Civ., Sez. II, 13603/2013).

Considerazioni ulteriori:

  • È necessario dimostrare l’origine dei fondi utilizzati per costruire l’edificio, al fine di tutelare il coniuge che ha contribuito alle spese (Corte d’Appello di Roma, 5 ottobre 2011).

  • Questa linea interpretativa è stata seguita anche da pronunce successive, confermando il quadro giuridico delineato dalle Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. I, 7060/04; Cass. Civ., Sez. II, 8662/08).

In sintesi, il fabbricato costruito su un terreno di proprietà esclusiva resta al titolare del suolo, ma l’altro coniuge può vantare un diritto di credito per le spese sostenute durante la costruzione.

 

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