Acquisti effettuati durante il matrimonio

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Per quanto riguarda gli acquisti di beni effettuati durante il matrimonio, generalmente essi entrano a far parte della comunione legale. Tuttavia, fanno eccezione i beni di uso strettamente personale o necessari all'esercizio della professione di ciascun coniuge, i quali non rientrano mai nella comunione legale. Al contrario, i beni destinati all'esercizio dell'impresa e i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge, come i frutti dei beni personali, potrebbero eventualmente entrare a far parte della comunione legale in residuo.

È importante prestare attenzione ai beni esclusi dalla comunione, in particolare a quelli acquistati con il ricavato della vendita di beni personali. Per tali beni, è necessaria una dichiarazione esplicita nell'atto di acquisto. Inoltre, per beni immobili o mobili registrati, l'esclusione dalla comunione richiede che tale decisione risulti chiaramente dall'atto di acquisto e che l'altro coniuge sia coinvolto nella transazione.

Va notato che la partecipazione dell'altro coniuge all'atto di acquisto potrebbe non essere essenziale, specialmente quando la natura personale dell'acquisto è evidente. Ad esempio, questo potrebbe verificarsi in casi di permuta di beni personali, vendita di beni personali con reinvestimento del ricavato per l'acquisto di beni personali, o l'acquisto di attrezzature per affrontare una situazione di handicap del coniuge acquirente, chiaramente destinate all'uso strettamente personale.

 

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