Amministrazione della comunione legale, il regime delle autorizzazioni

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La regola generale in tema di amministrazione dei beni della comunione legale è posta dall'art. 180 cod.civ., in forza del quale ciascuno dei coniugi può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione. Occorre invece il consenso di entrambi i coniugi per il compimento di atti eccedenti la ordinaria amministrazione e per la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento nonché per la rappresentanza in giudizio per le relative azioni. Il consenso all'effettuazione dell'atto è stato significativamente definito come negozio unilaterale autorizzativo (Cass. Civ. Sez. II, 284/97). Ne segue che la rappresentanza in giudizio in tema di amministrazione dei beni in comunione (es.: la domanda di risarcimento dei danni) spetta ad entrambi i coniugi, essendo ciascuno di essi legittimato ad agire con qualsiasi azione, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge (Cass. Civ., Sez. II, 18123/13).

La differenza tra atti di ordinaria amministrazione e atti eccedenti l’ordinaria amministrazione riguarda il grado di importanza, il valore economico e l'impatto degli atti stessi sui beni della comunione legale.

Atti di ordinaria amministrazione

  • Definizione: Sono gli atti che rientrano nella gestione quotidiana e ordinaria dei beni, necessari per la loro conservazione, manutenzione o utilizzo. Non comportano modifiche sostanziali al patrimonio della comunione.

  • Esempi: Pagamento delle spese condominiali, riparazioni ordinarie su un immobile, acquisto di beni di consumo di uso comune.

  • Autorizzazione: Ciascuno dei coniugi può compiere questi atti autonomamente, senza il consenso dell’altro, come previsto dall’art. 180 del codice civile.

Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione

  • Definizione: Sono gli atti che comportano modifiche significative al patrimonio della comunione, come alienazioni, acquisti di beni di particolare valore o la stipula di contratti che incidono sui diritti personali di godimento.

  • Esempi: Vendita o acquisto di un immobile, sottoscrizione di un mutuo, costituzione di servitù su un terreno.

  • Autorizzazione: Richiedono il consenso di entrambi i coniugi. In assenza del consenso, l’atto può essere annullabile.

Risoluzione dei conflitti tra i coniugi

Se uno dei coniugi si oppone alla stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione (ad esempio, l’acquisto di un appartamento), l’altro può rivolgersi al giudice ai sensi dell’art. 181 del codice civile. Il giudice può autorizzare l’atto solo se esso risulta necessario, e non semplicemente utile, nell’interesse della famiglia o dell’azienda coniugale. Il tribunale ordinario competente è quello del luogo di residenza della famiglia.

Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti autonomamente da ciascun coniuge per garantire la gestione regolare dei beni. Al contrario, per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è richiesto il consenso di entrambi, data la loro natura straordinaria e il loro potenziale impatto sul patrimonio comune. In caso di disaccordo, il tribunale interviene solo quando l’atto è necessario per il bene della famiglia o dell’azienda coniugale.

E' chiaro che, essendo la comunione legale tra i coniugi contraddistinta dalla necessaria parità tra due soli partecipi si pone immediatamente il problema di come risolvere gli eventuali conflitti relativi agli atti che importano modalità congiuntive di formazione della volontà: che cosa fare se Tizio vuole acquistare un appartamento e Caia è del parere opposto?

A questo interrogativo risponde l'art. 181 cod.civ., in forza del quale in caso di rifiuto di un coniuge alla stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione l'altro coniuge può rivolgersi al giudice (che provvede in sede di volontaria giurisdizione ) (Cass. Civ. Sez. II, 9513/91) per ottenere l'autorizzazione al compimento dell'atto ogniqualvolta esso sia necessario nell'interesse della famiglia o dell'azienda coniugale (art. 177 lettera d) cod.civ.) .

Giudice competente per materia è il Tribunale ordinario (art. 38 disp.att.cod.civ.), competente per territorio, in base ai principi generali, è il Tribunale nella cui circoscrizione si trova la residenza della famiglia .

Giova osservare che, in relazione al tenore dell'art. 181 cod.civ., il Tribunale può autorizzare il compimento dell'atto soltanto ed esclusivamente se questo appare necessario (non semplicemente utile) nell'interesse della famiglia o dell'azienda coniugale (azienda costituita dopo il matrimonio e gestita da entrambi i coniugi).

 

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