Cessazione effetti della separazione fra coniugi

Aggiornato il  

La riconciliazione

La riconciliazione annulla la condizione giuridica della separazione che sia già stata disposta dal tribunale oppure conseguita mediante la procedura di separazione con negoziazione assistita ( L’istituto della negoziazione assistita in tema di separazione dei coniugi è stato introdotto decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 per tentare di semplificare e velocizzare l’iter che conduce i coniugi a porre fine al proprio vincolo affettivo, creando quindi canale un canale alternativo di risoluzione della separazione o divorzio. ) o davanti al sindaco.  L’art. 157 cc prevede che “i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”.

 Dal momento che la riconciliazione è fattuale, è necessario porre attenzione ai propri atteggiamenti successivi alla separazione: ciò proprio per evitare che un certo comportamento possa essere inteso come idoneo a provocare il venir meno della separazione. Questo, chiaramente, a meno che la situazione non sia voluta perché le parti si siano effettivamente riconciliate.

Per aversi riconciliazione dei coniugi, nel caso in cui questa derivi da un comportamento di fatto e non da una espressa dichiarazione, la legge prevede che ci sia “un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”. La giurisprudenza ritiene comunque che passare semplicemente un fine settimana insieme all’altro coniuge, oppure, cenarvi qualche volta, non può essere ritenuta una condotta idonea a determinare la riconciliazione.

Il discorso cambia se invece i coniugi tornano a vivere insieme stabilmente, avendo ad esempio Cass. 24 dicembre 2014, n. 27386 ritenuto che “in tema di divorzio la convivenza, ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità, dovendosi ricostituire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e spirituale, di certo non realizzabile se l'altro coniuge si trova in carcere”.

La  riconciliazione  ha  l’effetto  di  annullare  la  condizione  giuridica  della  separazione dopo  che  questa  sia  stata  disposta  dal  tribunale  o  sia  stata  conseguita  attraverso  la  procedura  c.d.  di separazione con negoziazione assistita o con procedura davanti al sindaco. (art.lo 157 c.c.). 

Se  la  riconciliazione  interviene  in  corso  di  causa,  ha  l’effetto  di  comportare  l’abbandono  della  domanda giudiziale  di  separazione  e  dunque  l’estinzione  (cioè  la  cessazione)  immediata  della  causa.  (art.lo  154  c.c.) .  

Determinando la fine dello stato di separazione, la riconciliazione interrompe il periodo legale necessario per presentare una domanda di divorzio. Inoltre, essa riattiva retroattivamente (ex nunc) il regime di comunione che era stato sospeso in seguito al provvedimento di separazione. Tuttavia, solitamente si salvaguardano i diritti dei terzi di buona fede.

Con la riconciliazione, viene ripristinata la presunzione di concepimento dei figli durante il matrimonio, la quale era venuta meno a causa della separazione legale (articolo 232 del codice civile).   

Ulteriori motivi che determinano la cessazione degli effetti della separazione sono quelli che conducono alla fine del legame coniugale o alla sua dichiarazione di inesistenza: si possono considerare la nullità del matrimonio, il divorzio o il decesso del coniuge.


















pubblicato su  Aggiornato il