Comunione convenzionale fra coniugi

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Il regime patrimoniale della comunione convenzionale viene instaurato quando i coniugi, mediante convenzione ai sensi dell'art. 162 del c.c., decidono di modificare il regime della comunione legale dei beni, creando un regime convenzionale diverso da quello stabilito per legge, entro i limiti imposti dal legislatore. Vi è divergenza di opinioni nella dottrina, alcuni considerano questo un regime patrimoniale specifico tra coniugi, mentre altri lo vedono come una semplice modifica del regime ordinario.

I coniugi possono apportare qualsiasi modifica al regime della comunione legale, purché rispettino quanto previsto dagli artt. 210-211 c.c., limiti irrinunciabili che non possono essere derogati dalla volontà delle parti.

L'art. 211 c.c. afferma chiaramente che i beni della comunione rispondono alle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio, entro i limiti del valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che sono entrati nella comunione per mezzo di una convenzione ai sensi dell'art. 162 c.c.

L'art. 210 c.c. stabilisce che i coniugi possono modificare il regime della comunione legale attraverso una convenzione ai sensi dell'art. 162 c.c., a condizione che i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'art. 161 c.c.

Non è ammesso stabilire in modo generico che i rapporti patrimoniali tra i coniugi siano regolati da leggi diverse da quelle applicabili alla famiglia o dagli usi; è necessario enunciare in modo concreto il contenuto dei patti che disciplineranno il regime scelto.

L'art. 210, comma 2, c.c. specifica che alcuni beni non possono essere inclusi nella comunione convenzionale. Mentre la comunione legale prevede la proprietà congiunta dei beni acquistati in parti uguali, l'art. 210, comma 3, c.c. stabilisce che le norme sull'uguaglianza delle quote e sull'amministrazione dei beni della comunione non possono essere derogate, limitando tale divieto solo ai beni soggetti a comunione legale. Per i beni esclusi per legge, i coniugi possono stabilire quote di comproprietà differenti.

Attraverso una convenzione matrimoniale, i coniugi possono regolare la titolarità, la disponibilità, l'utilizzo e il godimento dei beni durante il matrimonio, oltre a limitare o ampliare il regime della comunione legale, includendo o escludendo specifici beni personali. L'articolo 210 del codice civile è dedicato alle "modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni."

I coniugi possono decidere di includere nella comunione convenzionale anche beni che sarebbero considerati personali, con l'esclusione esplicita di beni specifici indicati nell'art. 179, lettere c), d) ed e), come quelli provenienti da successione, donazione, beni legati all'esercizio della professione del coniuge e risarcimenti da incidenti, infortuni o inabilità al lavoro.

La comunione convenzionale può riguardare anche beni futuri, ma dovrebbero essere esclusi quelli che non possono essere oggetto di comunione. 

Nel caso di coniugi in separazione dei beni che scelgono di adottare la comunione convenzionale, possono includervi anche beni già acquistati in regime di separazione.

È contemplata la possibilità di ridurre l'oggetto della comunione, con l'obbligo di trascrivere i contratti che escludono alcuni beni già parte della comunione legale, come previsto dall'art. 2647, comma 1. 

I coniugi hanno la facoltà di pianificare l'esclusione di determinati beni sia quelli che sarebbero oggetto di comunione legale immediata sia quelli destinati alla comunione de residuo, ovvero quei beni che entrano a far parte della comunione solo in un secondo momento e sotto specifiche condizioni.

In particolare, i coniugi hanno la possibilità di:

-Escludere beni futuri dalla comunione:

  • Possono decidere preventivamente di escludere una categoria specifica di beni che verranno acquisiti in futuro dalla comunione legale. Questa pratica è nota come "esclusione programmatica". 

-Escludere un singolo bene:

  • Possono convenire di escludere dalla comunione un singolo bene specifico.

-Escludere categorie specifiche di beni già acquistati:

  • Possono decidere di escludere dalla comunione determinate categorie di beni già acquisiti, come ad esempio tutti i terreni agricoli situati in una specifica provincia, mentre mantenendo il regime della comunione legale per il resto dei beni.

Queste decisioni possono essere stabilite attraverso una convenzione matrimoniale, che deve essere formalizzata ai sensi dell'art. 162 del codice civile. 

 

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