Comunione legale e diritti di credito

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La questione dell’inclusione dei diritti di credito nella comunione legale dei beni tra coniugi è controversa, poiché l’art. 177 del codice civile non si esprime chiaramente in merito.

Secondo un’opinione favorevole, i diritti di credito dovrebbero rientrare nella comunione legale, poiché il concetto di "bene" si riferisce più alla sua dimensione giuridica di diritto che alla sua materialità. Se la comunione legale mira a far beneficiare entrambi i coniugi degli incrementi economici, a meno che non siano di natura strettamente personale, non ci sarebbe motivo per escludere i diritti di credito, che rappresentano anch’essi un aumento patrimoniale. A sostegno di questa tesi, è stato affermato che anche i titoli obbligazionari, acquistati da uno dei coniugi con i proventi della propria attività personale, appartengono alla comunione (Cass. Civ. Sez. I, 21098/07).

In senso contrario, altri ritengono che i diritti di credito, per la loro natura "relativa", non possano essere inclusi nella comunione. Questi diritti dipendono infatti da un rapporto giuridico che coinvolge specifici soggetti, rendendoli non compatibili con la condivisione automatica prevista dalla comunione legale.

Un esempio significativo riguarda il diritto all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. In passato, la giurisprudenza lo considerava parte della comunione legale (Cass. Civ. Sez. I, 12439/93; Cass. Civ. Sez. I, 560/90). Tuttavia, in decisioni più recenti, è stato escluso, poiché si tratta di un diritto di credito e non di un diritto patrimoniale suscettibile di essere acquisito in comunione (Cass. Civ. Sez. I, 6424/87; Cass. Civ., Sez. II, 16305/11). Inoltre, è stato negato che il coniuge non coinvolto in un contratto preliminare abbia legittimazione ad agire per ottenere l'esecuzione specifica del contratto stesso (Cass. Civ. Sez. II, 22458/2019; Cass. Civ. Sez. II, 11504/2016).

La Corte di Cassazione ha cercato di fare chiarezza distinguendo tra i diritti di credito che rientrano nella comunione legale e quelli che ne sono esclusi. Secondo Cass. Civ. Sez. I, 9845/12, i diritti di credito con una componente patrimoniale "suscettibile di acquisire un valore di scambio" (come le quote di fondi comuni di investimento o i titoli obbligazionari) ricadono immediatamente nella comunione legale. Al contrario, i diritti privi di tale caratteristica, come quelli derivanti da un contratto preliminare o dall’assegnazione di un alloggio di cooperativa edilizia, restano esclusi.

Infine, riguardo ai saldi attivi di conti correnti o depositi bancari, l’inclusione del relativo credito nella comunione rimane dibattuta e non trova ancora una soluzione definitiva.

 

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