Convenzioni prematrimoniali

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Il patto prematrimoniale rappresenta un accordo contrattuale tra futuri coniugi, nel quale si definiscono in anticipo le conseguenze, sia economiche che non, di una potenziale separazione e successivo divorzio.

Attraverso il patto prematrimoniale, è possibile stabilire vari aspetti, come l'entità del risarcimento per il coniuge tradito, gli alimenti da corrispondere al coniuge meno abbiente, l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento dei figli, e altri elementi simili. Nell'ordinamento giuridico vigente, i cittadini godono della libertà di regolare i loro interessi economici mediante contratti anche diversi da quelli "tipici", ossia quelli disciplinati dal codice civile.

Tuttavia, è cruciale notare che il contratto non può violare le norme del buon costume, l'ordine pubblico, o le norme imperative e inderogabili.

Il matrimonio, essendo un atto personale, non può essere soggetto a regolamentazioni o personalizzazioni da parte dei nubendi. Non è permesso né modificare gli obblighi derivanti dal matrimonio, stabiliti dal codice civile (come l'obbligo di fedeltà, convivenza, reciproca assistenza morale e materiale, contribuzione ai bisogni della famiglia), né prevedere le conseguenze di un eventuale divorzio.

In Italia, i patti prematrimoniali non sono ammessi e, se stipulati, sono considerati nulli e privi di valore legale. Tuttavia, alcune eccezioni sono previste, ad esempio quando un coniuge partecipa alle spese per la costruzione o ristrutturazione della casa dell'altro. In tal caso, gli importi possono essere restituiti in caso di separazione, previa specifica disposizione contrattuale.

La Corte di Cassazione ha ritenuto legittime alcune clausole in contratti prematrimoniali, come l'obbligo di restituzione di un mutuo in caso di separazione e l'obbligo di cedere un immobile come compensazione delle spese di ristrutturazione della casa coniugale.

Tali accordi sono validi rispetto ad altri patti prematrimoniali in quanto rappresentano accordi in cui il fallimento del matrimonio costituisce una condizione sospensiva che attiva la regolamentazione degli interessi stabilita nel documento privato. La forma richiesta per tali contratti prematrimoniali è una scrittura privata, ovvero un documento redatto e firmato dalle parti senza necessità di un notaio.

La giurisprudenza più recente ha riconosciuto ai coniugi il potere di realizzare, in vista della crisi coniugale, negozi traslativi di diritti su specifici beni, incluso l'eventuale trasferimento della casa coniugale. Questi trasferimenti possono avvenire attraverso diversi schemi negoziali, tipici o atipici, con attribuzione diretta dei beni o mediante un impegno preliminare seguito da un atto avente funzione solutoria.

La validità di questo potere di autoregolamentazione dipende dalla sostanziale parità ed equilibrio delle parti coinvolte. La Corte Suprema ha sottolineato la necessità di valutare attentamente la causa concreta dell'accordo tra i coniugi o i nubendi. Solo se il fallimento del matrimonio è considerato un evento condizionale, e non la causa genetica dell'accordo, le parti possono avvalersi del principio di autonomia negoziale.

In ogni caso, impegni a (non) separarsi o a (non) divorziare che costituiscano la causa del negozio sono da considerarsi nulli per evidente violazione dei principi di ordine pubblico e buon costume. Ad esempio, accordi che prevedono anticipazioni ingenti a titolo di assegno di separazione o divorzile sono considerati nulli.

La giurisprudenza riconosce la validità degli accordi patrimoniali stipulati durante la fase di crisi coniugale, anche se non inclusi nel decreto di omologazione. Questi accordi a latere della separazione consensuale possono riguardare il trasferimento di beni mobili o immobili, il pagamento di somme di denaro, o altri aspetti disponibili dei rapporti tra coniugi.

L'autonomia negoziale dei coniugi può estendersi persino alla modifica delle statuizioni patrimoniali contenute nella sentenza di separazione giudiziale, purché si tratti di aspetti pienamente disponibili dei rapporti fra gli ex coniugi.

Infine, la Cassazione ha affermato che gli accordi di separazione personale contenenti attribuzioni patrimoniali e riguardanti beni mobili o immobili riflettono uno spirito di sistemazione dei rapporti in occasione della separazione consensuale, svelando una tipicità in questa categoria di accordi.

 

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