Differenza fra comunione legale e comunione ordinaria

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Le quote dei partecipanti alla comunione ordinaria sono generalmente considerate uguali, anche se potrebbero non esserlo. Nel caso dei coniugi in regime di comunione legale, si fa riferimento a quote identiche e indivise su ciascun bene appartenente alla comunione.

Rispetto alla comunione ordinaria, quindi, nella comunione legale, non sussistono quote, ma ciascun coniuge deve ritenersi titolare del singolo bene appartenente alla comunione per intero, salvo le norme relative all'amministrazione dei beni.

In una comunione ordinaria, ciascun partecipante può disporre liberamente della propria quota di diritto (proprietà, usufrutto o altri diritti reali), e le decisioni per gli atti di ordinaria amministrazione sono prese a maggioranza, calcolata in base al valore delle rispettive quote. Al contrario, nel regime della comunione legale, gli atti compiuti da un coniuge senza il consenso necessario dell'altro sono annullabili entro un anno, se riguardano beni immobili o beni mobili registrati.

Per i beni mobili non registrati, il coniuge che ha agito senza il consenso dell'altro è tenuto a ripristinare la comunione nello stato precedente o a effettuare un pagamento equivalente, nel caso in cui la ripristinazione non sia possibile. La legge prevede che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione debbano essere compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi.

Nel caso in cui un coniuge rifiuti il consenso per atti di straordinaria amministrazione o altri atti essenziali, l'altro coniuge può ricorrere al giudice per ottenere l'autorizzazione, specialmente se l'atto è necessario nell'interesse della famiglia. Tuttavia, la rappresentanza in giudizio per azioni relative e la stipula di contratti che riguardano diritti personali di godimento spettano congiuntamente a entrambi i coniugi.

In situazioni in cui uno dei coniugi è impedito, l'altro può compiere gli atti necessari, ma deve essere in possesso di una procura ottenuta attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata. Inoltre, mentre la comunione ordinaria può essere sciolta in qualsiasi momento mediante la divisione del bene o l'acquisto di tutte le quote da parte di un singolo soggetto, la comunione legale, invece, si scioglie solo in circostanze specifiche, come la dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi, l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione personale dei coniugi, la separazione giudiziale dei beni, il mutamento convenzionale del regime patrimoniale e il fallimento di uno dei coniugi.

Un esempio concreto di comunione ordinaria può essere quello di due amici, Mario e Luca, che decidono di acquistare insieme un immobile per adibirlo a ufficio della loro attività professionale. In questo caso, la proprietà dell’immobile è regolata dalla comunione ordinaria, per cui ciascun partecipante detiene una quota esplicitamente definita nell’atto di acquisto. Ad esempio, Mario possiede il 60% dell’immobile, mentre Luca ne detiene il 40%. Questa suddivisione consente a ciascuno di loro di disporre liberamente della propria quota, senza necessità di consenso da parte dell’altro. Se Mario decidesse di vendere il suo 60% a un terzo soggetto, come Giulia, potrebbe farlo senza alcun impedimento.

La gestione dell’immobile in comunione ordinaria avviene tenendo conto del peso delle quote. Ad esempio, per le decisioni di ordinaria amministrazione, come la manutenzione o le spese condominiali, è sufficiente una maggioranza calcolata in base alle rispettive quote. In questo caso, Mario, con il suo 60%, ha una maggiore influenza decisionale rispetto a Luca. Se entrambi volessero sciogliere la comunione, potrebbero farlo vendendo l’immobile a un terzo soggetto e dividendo il ricavato in base alle quote, oppure uno dei due potrebbe acquistare la quota dell’altro e diventare proprietario esclusivo. Qualora non trovassero un accordo, potrebbero anche ricorrere alla divisione giudiziale del bene.

Questo scenario è molto diverso da quello che si avrebbe in un regime di comunione legale tra coniugi. Se l’immobile fosse stato acquistato da Giovanni e Maria, coniugi in regime di comunione legale, non esisterebbero quote distinte, poiché entrambi sarebbero considerati proprietari dell’intero immobile. Le decisioni di ordinaria amministrazione potrebbero essere prese da ciascun coniuge autonomamente, ma per atti di straordinaria amministrazione, come la vendita o l’ipoteca dell’immobile, sarebbe necessario il consenso di entrambi. In caso di disaccordo, uno dei coniugi potrebbe rivolgersi al giudice per ottenere l’autorizzazione.

La comunione legale, inoltre, non potrebbe essere sciolta arbitrariamente come la comunione ordinaria. Si scioglierebbe solo in specifiche circostanze previste dalla legge, come la separazione legale, lo scioglimento del matrimonio, la modifica convenzionale del regime patrimoniale o il fallimento di uno dei coniugi. In questo modo, la comunione legale è caratterizzata da una maggiore rigidità rispetto alla comunione ordinaria, poiché non consente una gestione o uno scioglimento flessibile dei beni comuni.

 

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