I coniugi hanno la possibilità di stipulare un accordo di separazione personale, divorzio, o modifica delle condizioni di separazione o divorzio dinanzi al Sindaco, ufficiale dello stato civile del Comune di residenza o del Comune in cui è registrato l'atto di matrimonio.
L'ufficiale di stato civile è, di norma, il sindaco, ma le sue funzioni possono essere delegate ad altri soggetti autorizzati.
In pratica, il sindaco, in qualità di ufficiale di stato civile, può designare uno o più funzionari comunali per svolgere queste funzioni. Quindi, i coniugi potrebbero trovarsi davanti al sindaco stesso oppure a un altro funzionario comunale che agisce su delega, come un assessore o un dipendente del comune incaricato di gestire gli atti di stato civile.
In ogni caso, il procedimento avviene presso l’ufficio dello stato civile del comune competente.
L'art. 12 della legge n. 162/2014 precisa che questa procedura non è ammissibile in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o con gravi handicap, o economicamente non autosufficienti.
L'accordo non può contemplare trasferimenti patrimoniali, ad eccezione della previsione di un assegno di mantenimento per il coniuge. Sono, invece, chiaramente vietati i trasferimenti immobiliari, sia con effetto traslativo che con meri effetti obbligatori.
L'ufficiale riceve personalmente la dichiarazione di volontà di separarsi o divorziare dalle parti, e l'assistenza legale è facoltativa.
Dopo la ricezione delle dichiarazioni, l'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente. Si verbalizzano le informazioni riguardanti il luogo e la data del matrimonio, la situazione giudiziaria in corso, lo stato di separazione legale, la mancanza di figli minori o incapaci, l'assenza di patti di trasferimento patrimoniale e la volontà di sciogliere il matrimonio.
Successivamente, l'ufficiale invita le parti a comparire nuovamente per confermare l'accordo, fissando la data a non meno di trenta giorni dall'accordo iniziale.
L'atto contiene un avvertimento che la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo, evidenziando l'importanza della scelta separativa.
Nel secondo incontro, l'ufficiale redige l'atto di conferma dell'accordo, che viene letto ai dichiaranti e sottoscritto insieme agli avvocati, se presenti.