La legge n. 162/2014 ha introdotto nell'ordinamento italiano la negoziazione assistita da avvocati per le "Soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio, e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio" (art. 6).
Il procedimento, più rapido rispetto a quello davanti al tribunale, inizia con un invito a negoziare e si conclude con la redazione di un Accordo contenente tutte le clausole e i termini concordati dalle parti. L'atto può contemplare trasferimenti immobiliari e altre dazioni, e in casi specifici (art. 2643 c.c.), deve essere autenticato dal Notaio.
L'avvocato invia l'accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, verificati i requisiti di legge e in assenza di obiezioni per il bene dei figli minori, ne autorizza l'omologazione. Successivamente, l'avvocato ha l'obbligo di trasmettere, entro dieci giorni, una copia autenticata dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato registrato, corredata da certificazioni di autenticità delle firme e di conformità normativa.
L'accordo sottoscritto da parti e avvocati costituisce titolo esecutivo e può essere iscritto con ipoteca giudiziale.
Per questa procedura, è necessaria l'assistenza di un avvocato per ciascuna parte. Per quanto riguarda i costi, gli onorari seguono i parametri stabiliti dalla tabella 25-bis del D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 37/2018.
La riforma Cartabia ha introdotto la possibilità, nell'accordo di negoziazione, di corrispondere l'assegno divorzile in un'unica soluzione (c.d. Una Tantum), opzione precedentemente riservata al divorzio consensuale in tribunale. La valutazione di equità avviene attraverso la certificazione di questa pattuizione, effettuata dagli avvocati (Art. 6 co. 3 bis riformato).