I diritti e i doveri nascenti dal matrimonio

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La legge n. 151 del 19 maggio 1975 ha introdotto una riforma significativa nel diritto di famiglia, garantendo una parità assoluta tra i coniugi sia dal punto di vista giuridico che morale.

Prima del 1975, il diritto di famiglia era caratterizzato da una concezione autoritaria e gerarchica, basata sull'autorità del marito sulla moglie e del padre sui figli.

In tempi passati, infatti, si assegnava al marito una posizione predominante, espressa attraverso il diritto di correggere la moglie e il potere di supervisionare la sua corrispondenza e i suoi movimenti.

Al contrario, con l'affermazione del principio di eguaglianza, si è giunti al riconoscimento paritario di diritti e libertà individuali per entrambi i coniugi. Questi comprendono la possibilità di scegliere amicizie, la libertà religiosa, la libertà di espressione, la libera scelta dell'attività lavorativa, nonché il diritto alla segretezza della corrispondenza.

Tuttavia, le esigenze della vita familiare possono richiedere un bilanciamento tra i diritti fondamentali della persona e i doveri coniugali. I primi possono essere limitati solo nella misura strettamente necessaria per adempiere ai doveri coniugali disciplinati dall’art. 143 C.C.

Tra questi doveri, accanto all'assistenza reciproca morale e materiale, alla coabitazione e al contributo ai bisogni familiari, assume particolare rilevanza il dovere di fedeltà. Questo dovere, secondo la moderna dottrina, non si limita alla sfera sessuale, ma implica un impegno reciproco di dedizione fisica e spirituale o un comportamento complessivamente ispirato a lealtà.

Dal matrimonio, secondo l’art 147 C.C., derivano anche obblighi precisi nei confronti dei figli. Entrambi i coniugi hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole in proporzione alle rispettive capacità e sostanze. La misura del dovere di mantenimento deve considerare le condizioni economiche dei genitori e il tenore di vita familiare.

Il dovere di istruzione comprende l'obbligo di sostenere le spese scolastiche e di vigilare sulla frequenza e sul rendimento del figlio. Il dovere di educazione implica un potere di indirizzarlo nelle scelte, attenuandosi con l'aumentare dell'età del figlio e esercitandosi considerando le sue capacità, inclinazioni e aspirazioni.

L'adempimento degli obblighi coniugali e genitoriali è affidato all'iniziativa spontanea dei coniugi, non potendo essere attuati coercitivamente. La violazione di tali obblighi può comportare l'addebito della separazione e, nei casi più gravi, integrare il reato di cui all'art. 570 c.p., oltre alla responsabilità extracontrattuale nei confronti del coniuge inadempiente.

Sotto il profilo del regime patrimoniale familiare, la riforma del 1975 ha stabilito che, di norma, tutti i beni acquisiti dai coniugi dopo il matrimonio ricadono in una forma di "comunione". Questa disposizione sottolinea la gestione unitaria del patrimonio da parte di entrambi i coniugi e ha abolito l'istituto della dote, ovvero quei beni che la moglie portava al marito come contributo agli oneri matrimoniali.

 

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