I presupposti della separazione giudiziale non consensuale fra coniugi

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Secondo l’art.151 C.C., la separazione (giudiziale) dei coniugi può essere chiesta per:

  • Intollerabilità della prosecuzione della convivenza.                          Conformemente alla tesi predominante, l'intollerabilità della convivenza deve essere compresa in senso oggettivo, in quanto può derivare anche da situazioni che non sono legate a specifiche violazioni degli obblighi coniugali.

  • Grave pregiudizio per l’educazione dei figli.

Ai fini della valutazione dell’intollerabilità della convivenza è irrilevante la colpa dei coniugi. L’art. 151 c.c. dice che l’intollerabilità può anche essere indipendente dalla volontà di uno dei coniugi.

Per motivi di completezza, dobbiamo sottolineare come la giurisprudenza di legittimità – Cassazione 7148 del 1992 – dia un’interpretazione molto ampia della norma. Sostanzialmente si ritiene che la domanda di separazione giudiziale possa essere attivata ogni volta che uno solo dei due coniugi si ritiene “distaccato” o “disaffezionato” dall’altro.  

Altra cosa è la condotta che viola i doveri (ex art.143 comma 2 C.C. e art.147 C.C.) inerenti al matrimonio che sarà valutata ai fini dell’addebito.

Per questo motivo, anche chi ha causato l’intollerabilità della convivenza, può chiedere la pronuncia di separazione.

Il grave pregiudizio all’educazione dei figli viene in genere collegato alla crisi del rapporto genitoriale che può influire negativamente sul loro sviluppo.






 

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