Oltre ai comuni regimi patrimoniali della comunione legale e della separazione dei beni, il codice civile offre la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali e instaurare regimi più specifici, come il fondo patrimoniale, la comunione convenzionale, l'impresa familiare e l'azienda coniugale.
In mancanza di accordi diversi, il regime patrimoniale predefinito per la famiglia è la comunione legale dei beni, un istituto distintivo rispetto alla comune comunione tra privati. È interessante notare che la scelta di adottare un regime di separazione può essere comunicata anche nell'atto di celebrazione del matrimonio.
La decisione tra i vari regimi previsti dal codice civile può essere presa in qualsiasi fase della vita coniugale, tuttavia, tranne che per la possibilità di optare per la separazione dei beni durante la celebrazione del matrimonio, ogni altra convenzione matrimoniale successiva e la separazione dei beni richiedono la formalità di un atto pubblico notarile.
Da un punto di vista legale, affinché le convenzioni matrimoniali siano opponibili a terzi, è essenziale annotare i dettagli dell'accordo a margine dell'atto di matrimonio, inclusi la data del contratto, il nome del notaio rogante e le generalità dei contraenti. Questo processo garantisce una maggiore chiarezza e validità legale delle disposizioni prese dalle parti contraenti.