Il procedimento di separazione consensuale

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Il procedimento inizia con la presentazione di un ricorso congiunto, firmato personalmente dalle parti, che deve includere gli stessi elementi del ricorso giudiziale. Questi elementi comprendono la situazione personale della famiglia, con particolare attenzione ai figli, e la documentazione necessaria in termini di reddito e patrimonio per verificare la congruità dei contributi di mantenimento concordati.

Il presidente del tribunale stabilisce la data dell'udienza in cui i coniugi compariranno personalmente per tentare una conciliazione e confermare la volontà di separarsi secondo le condizioni indicate nel ricorso. Attraverso una richiesta congiunta inclusa nel ricorso, è possibile chiedere la sostituzione dell'udienza di comparizione con la presentazione di note scritte, dichiarando la volontà di non cercare la riconciliazione.

Se gli accordi risultano in contrasto con gli interessi dei figli, le parti sono convocate davanti al giudice, che indica le modifiche da apportare. In caso di mancata soluzione, la domanda viene respinta.

Il provvedimento finale che omologa la separazione (Decreto di omologazione) è equiparato a tutti gli effetti a una sentenza di separazione giudiziale. Tuttavia, l'accordo di separazione consensuale può essere modificato dalle parti anche dopo l'omologazione, a condizione che intervengano nuove circostanze di fatto che giustifichino il cambiamento (ad esempio, variazioni nelle condizioni economiche di una delle parti).

Questa richiesta può essere presentata da uno o entrambi i coniugi e può riguardare la rettifica o la revoca sia delle disposizioni economiche che riguardano gli aspetti finanziari, sia di quelle relative all'affidamento dei figli.

 

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