Il procedimento di separazione giudiziale

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La richiesta di separazione giudiziale, secondo le modifiche apportate dalla riforma Cartabia al codice di procedura civile, viene avanzata mediante un ricorso presso il tribunale di residenza del convenuto. Nel caso di presenza di figli minori, la competenza è assegnata al tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale (art. 473bis.11 c.p.c.).

Il ricorso deve includere una serie di elementi fondamentali che permettano al giudice di valutare immediatamente determinati fatti, anche ai fini dell'emissione di provvedimenti provvisori e urgenti. Tra questi nuovi elementi, l'art. 473bis12 c.p.c. richiama la preparazione del piano genitoriale, che comprende il progetto educativo e di assistenza dei figli minori.

Queste informazioni consentono al giudice di prendere decisioni su misura per l'interesse del minore, adattandosi alla situazione di vita pregressa e alle abitudini consolidatesi prima della disgregazione della famiglia.

Il presidente del tribunale, con decreto in calce al ricorso, stabilisce la data di udienza per la comparizione personale dei coniugi, finalizzata al tentativo di conciliazione e all'eventuale adozione di provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei figli e dei coniugi. Inoltre, il giudice informa le parti sulla possibilità di avvalersi della mediazione familiare. L'art. 473bis.14 c.p.c. impone termini perentori per la costituzione del convenuto e il deposito di atti difensivi in vista della prima udienza di comparizione.

Il procedimento si conclude con una sentenza. Un'innovazione significativa della riforma è la possibilità di cumulare la richiesta di separazione e divorzio, la quale deve essere inclusa negli atti introduttivi del giudizio (art. 473bis.49 c.p.c.). La sentenza emessa conterrà disposizioni autonome per le diverse richieste e la decorrenza dei contributi economici eventualmente previsti (mantenimento durante la separazione e assegno divorzile). Nel contesto del processo di separazione personale dei coniugi, il giudice prende decisioni relative all'addebito della separazione, al mantenimento del coniuge, all'affidamento e mantenimento dei figli, nonché all'assegnazione della casa coniugale.

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