Nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale, è consentito rivolgersi al giudice per richiedere una pronuncia di addebito nel caso in cui uno, o entrambi i coniugi, abbiano violato gli obblighi derivanti dal matrimonio.
Infatti, la separazione può essere pronunciata anche con addebito ad entrambi i coniugi.
Tali obblighi, come stabilito dall'articolo 143 del codice civile, includono il dovere di fedeltà, il dovere di assistenza morale o materiale, coabitazione e collaborazione nell’interesse della famiglia.
Secondo gli interpreti, il comportamento di un coniuge in violazione dei doveri matrimoniali, può provocare l’addebito della separazione, soltanto se ha determinato l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, oppure il grave pregiudizio all’educazione della prole.
La violazione dei doveri matrimoniali da sola non è sufficiente; è necessario che esista un collegamento causale con il fallimento del matrimonio. Se la crisi coniugale è scaturita da motivi differenti, magari precedenti alla violazione dei doveri matrimoniali, non sarà possibile emettere una sentenza di addebito della separazione (Cass. Civ. n. 25560/2010). La pronuncia di addebito richiede la verifica che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Pertanto, non sarà possibile assegnare l'addebito basandosi su comportamenti successivi alla cessazione della convivenza, a meno che tali comportamenti confermino azioni pregresse.
Le conseguenze della pronuncia di addebito includono:
-La perdita del diritto all'assegno di mantenimento per il coniuge cui è stata addebitata la separazione. Anche se questa parte conserva le condizioni economiche che giustificherebbero normalmente il diritto all'assegno di mantenimento, tale diritto viene revocato. Tuttavia, rimane intatto il diritto agli alimenti che il coniuge addebitante è obbligato a fornire, a condizione che sussistano i presupposti dello stato di bisogno e vi sia l'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento, considerando le condizioni fisiche, l'età e la posizione sociale del coniuge richiedente.
-La perdita dei diritti successori. Il coniuge separato al quale non sia stata addebitata la separazione mantiene gli stessi diritti del coniuge non separato (art. 548 c.c.). In caso di addebito il coniuge perde la qualifica di erede legittimario e lo speciale diritto di abitazione della casa coniugale compreso l’uso dei mobili che la arredano. Può, però, avere diritto ad un assegno vitalizio a carico dell'eredità, se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti legali a carico del de cuius.