Al tempo dell'emanazione del codice civile l'originario regime patrimoniale della famiglia corrispondeva a quello della separazione dei beni, in considerazione del quale veniva imputato a ciascuno dei coniugi quanto acquistato individualmente.
In esito alla riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. 19 maggio 1975, n.151 ) il regime ordinario della famiglia è divenuto quello della comunione legale dei beni (art. 159 cod.civ. ), in conseguenza del quale, in difetto di diverse convenzioni stipulate ex art. 162 cod.civ. , quanto acquistato dai coniugi successivamente al matrimonio, anche separatamente (salve le eccezioni di cui all'art. 179 cod.civ. ) rientra automaticamente nella comunione disciplinata dalla legge di cui agli artt. 177 e ss. cod.civ..
La comunione legale non si pone come una comunione universale di tutti i beni appartenenti a ciascuno dei coniugi. A tal fine la legge prevede quali sono i cespiti che cadono in comunione e quali devono invece ritenersi personali, dunque di esclusiva spettanza di ciascun coniuge (artt. 177 e 179 cod.civ.).
Gli articoli 177 e 179 del Codice Civile italiano regolano i beni che fanno parte della comunione legale tra coniugi e quelli esclusi da essa. L’articolo 177 specifica che rientrano nella comunione legale gli acquisti effettuati dai coniugi, sia congiuntamente che separatamente, durante il matrimonio, i frutti dei beni propri e i redditi da lavoro non consumati al termine dell’anno, oltre alle aziende costituite e gestite da entrambi i coniugi dopo il matrimonio.
L’articolo 179, invece, stabilisce i beni esclusi dalla comunione, come quelli acquistati prima del matrimonio, i beni ricevuti in donazione o eredità, quelli di uso strettamente personale o destinati all’esercizio della professione di uno dei coniugi, nonché i risarcimenti per danni personali e le pensioni relative alla perdita della capacità lavorativa. Questi articoli delineano chiaramente la distinzione tra ciò che entra a far parte del patrimonio comune e ciò che rimane nella disponibilità esclusiva di ciascun coniuge.
L'istituto della comunione legale è contraddistinto da regole speciali sia per quanto attiene alle regole di amministrazione (artt. 180 e ss. cod.civ.), sia per quanto riguarda il particolare regime di responsabilità di cui agli artt. 186 , 187 , 188 , 189 , 190 cod.civ..
L’articolo 180 stabilisce che entrambi i coniugi hanno uguali diritti nell’amministrazione dei beni della comunione. Tuttavia, distingue tra atti di ordinaria amministrazione, che ciascun coniuge può compiere autonomamente, e atti di straordinaria amministrazione, che richiedono il consenso di entrambi.
L’articolo 181 specifica che, in caso di mancanza del consenso necessario per gli atti di straordinaria amministrazione, è possibile richiederlo al giudice, se l’atto è ritenuto utile o necessario.
L’articolo 182 prevede che gli atti compiuti da uno solo dei coniugi senza il consenso dell’altro, quando richiesto, possano essere annullati, salvo che non siano stati successivamente ratificati.
L’articolo 183 regola la responsabilità di ciascun coniuge per le obbligazioni contratte nell’amministrazione della comunione, stabilendo che queste ricadano sulla comunione stessa, a meno che non siano imputabili a colpa grave del coniuge.
L’articolo 184 disciplina l’alienazione e la costituzione di diritti reali su beni immobili o mobili registrati appartenenti alla comunione, specificando che tali atti richiedono il consenso di entrambi i coniugi, pena l’annullabilità.
Infine, l’articolo 185 dispone che l’annullamento degli atti posti in essere in violazione delle regole sulla gestione della comunione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
Questi articoli delineano in modo dettagliato le modalità di amministrazione della comunione legale, le responsabilità dei coniugi e le tutele per i terzi coinvolti.
Gli articoli 186-190 trattano disposizioni relative ai rapporti patrimoniali tra i coniugi. Ecco un breve riassunto:
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Art. 186: Disciplina l'efficacia della comunione legale dei beni, specificando che inizia dal momento del matrimonio, salvo diversa convenzione stipulata tra i coniugi.
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Art. 187: Regola la possibilità di stipulare una convenzione matrimoniale per modificare o escludere la comunione, purché rispettate le formalità di legge.
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Art. 188: Stabilisce la pubblicità delle convenzioni matrimoniali, che devono essere annotate a margine dell’atto di matrimonio per avere effetti nei confronti dei terzi.
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Art. 189: Elenca i beni esclusi dalla comunione, come quelli acquistati prima del matrimonio, beni personali o quelli destinati a uso esclusivo di un coniuge.
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Art. 190: Regola la responsabilità per i debiti contratti durante il regime di comunione, distinguendo tra debiti personali e quelli per il soddisfacimento di bisogni familiari.
Questi articoli forniscono la base normativa per gestire i rapporti patrimoniali all’interno del matrimonio, distinguendo tra la comunione dei beni e altre convenzioni possibili.
Una sempre maggiore rilevanza riveste il problema dell'accertamento del regime patrimoniale della famiglia relativamente a soggetti cittadini stranieri. Se da un lato è ben possibile che gli stessi scelgano di trascrivere il matrimonio nel registro dello stato civile in Italia, parallelamente dichiarando di voler sottoporre i propri rapporti patrimoniali alla legge italiana (ciò che elimina radicalmente ogni dubbio), dall'altro può capitare che non sia concretamente possibile individuare la legge regolatrice di detti rapporti. Può ben darsi infatti che vi siano casi in cui le diverse leggi nazionali dei coniugi siano in suscettibili di applicazione cumulativa: in tale ipotesi si è optato per l'applicazione analogica dell'art.18 prel. dovendo conseguentemente farsi riferimento all'ultima legge nazionale comune dei coniugi durante il matrimonio (Cass. Civ. Sez. I, 1609/07 ).