Legge n.162/2014 e l’introduzione di procedura stragiudiziale di risoluzione della crisi coniugale

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La Legge n. 162 del 2014, che ha convertito il Decreto Legge n. 132 del 2014, ha introdotto nel sistema giuridico italiano due procedure stragiudiziali per la risoluzione della crisi coniugale, volte a semplificare e snellire il ricorso al sistema giudiziario. Queste procedure consentono ai coniugi, in presenza di determinati presupposti, di separarsi consensualmente, di ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, o di modificare le condizioni di separazione o divorzio senza dover necessariamente passare per un tribunale.

Le due opzioni principali offerte dalla legge sono la negoziazione assistita da avvocati e l'accordo raggiunto davanti all'Ufficiale di Stato Civile. La negoziazione assistita richiede la presenza di almeno un avvocato per ciascun coniuge, mentre l'accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile è applicabile solo nei casi in cui non vi siano figli minori, incapaci o portatori di handicap grave, e non siano previste disposizioni patrimoniali. Questi accordi hanno lo stesso valore giuridico di un provvedimento emesso dal giudice e producono i medesimi effetti in termini di separazione, divorzio o modifica delle condizioni.

Un'importante innovazione collegata è rappresentata dalla Legge n. 55 del 2015, nota come Legge sul Divorzio breve, che ha ridotto i tempi per richiedere il divorzio. Con questa riforma, il termine per passare dalla separazione al divorzio è stato ridotto a sei mesi in caso di separazione consensuale e a un anno in caso di separazione giudiziale. Questi termini decorrono dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del tribunale o, in alternativa, dalla data dell'accordo raggiunto tramite le nuove procedure stragiudiziali.

Queste modifiche legislative hanno semplificato significativamente il percorso per risolvere le crisi coniugali, offrendo strumenti più rapidi, meno onerosi e alternativi al procedimento giudiziario, pur garantendo la piena efficacia giuridica degli accordi raggiunti.

1) Convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni  (articolo 6 legge 10/11/2014 n. 162) .

I coniugi consenzienti, assistiti da un avvocato per parte, possono sottoscrivere, in presenza dei rispettivi difensori, una convenzione di negoziazione assistita con la quale dichiarano che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi.  Detta procedura può essere adottata anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave riconosciuto dalla legge 05/02/1992 n. 104 o economicamente non autosufficienti; in tale caso la convenzione deve essere trasmessa, entro il termine di dieci giorni, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio affinché rilasci l’autorizzazione all’accordo raggiunto. Nel caso di  accordi raggiunti tra coppie senza figli, il Procuratore della Repubblica che riceve l’accordo, deve invece rilasciare il proprio nulla osta.

Gli avvocati delle parti hanno l’obbligo di trasmettere all'Ufficiale dello stato civile -entro il termine di dieci giorni - la copia, autenticata dagli stessi difensori, dell'accordo, munito delle certificazioni di cui all'articolo 5 della legge.

Competente a ricevere la convenzione di negoziazione assistita è il Comune di:

  • celebrazione del matrimonio civile e di trascrizione di quello religioso;

  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (tra due cittadini italiani o tra un cittadino  italiano e un cittadino straniero).

L'accordo di negoziazione assistita viene trascritto nei registri dello stato civile entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso e annotato sull’atto di matrimonio.

2) Accordo concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile di separazione consensuale, scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile (articolo 12 legge 10/11/2014 n. 162).

Il ricorso a questa procedura stragiudiziale semplificata è ammessa solo quando i coniugi non hanno figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave riconosciuto dalla legge 05/02/1992 n. 104 o che siano economicamente non autosufficienti.

L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (quali ad esempio: l’uso della casa coniugale o il trasferimento della proprietà della stessa ad uno dei due coniugi). Può invece contenere accordi di natura economica quali  la previsione dell’assegno di mantenimento o divorziale a favore di uno dei due coniugi (fatta eccezione per l’assegno c.d una tantum riconducibile al genus dei trasferimenti patrimoniali).

I coniugi possono avvalersi dell’assistenza facoltativa di un avvocato anche comune ad entrambe le parti.

L’accordo può essere sottoscritto presso il Comune di:

  • residenza di uno dei coniugi;

  • celebrazione del matrimonio civile o religioso;

  • trascrizione del matrimonio anche se celebrato all’estero (tra due cittadini italiani o tra un cittadino  italiano e un cittadino straniero).

L’accordo sottoscritto avanti all’Ufficiale dello stato civile deve essere confermato dai coniugi con un atto che non può essere sottoscritto prima che sia decorsi trenta giorni dall’accordo stesso. Quindi i coniugi dovranno comparire congiuntamente avanti all’Ufficiale di stato civile due volte.

I coniugi fanno richiesta congiunta all’Ufficiale di Stato civile affinché convochi le parti per rendere la dichiarazione che essi intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio. Contestualmente essi forniscono i dati necessari per accertare le condizioni per addivenire alla formazione dell’accordo.

Ricevuta la richiesta da entrambi i coniugi, l’Ufficiale dello stato civile convoca le parti per rendere la dichiarazione ed avvia le verifiche circa la sussistenza dei requisiti coniugi previsti dalla legge, acquisendo d’ufficio i documenti necessari; l’Ufficiale di stato civile informa inoltre - a mezzo posta - i figli maggiorenni  - economicamente autosufficienti -, ancora conviventi nel nucleo familiare , circa l’intenzione dei genitori.

Il giorno fissato per l’accordo, i coniugi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente, passaporto), compaiono personalmente – accompagnati dal difensore eventualmente incaricato - innanzi all’Ufficiale dello stato civile per rendere la dichiarazione che essi intendono separarsi ovvero ottenere la cessazione o lo scioglimento del matrimonio. L’ufficiale riceve le dichiarazione e forma il relativo atto di stato civile. L’atto è sottoscritto dai coniugi ed agli avvocati eventualmente comparsi e chiuso con la firma del pubblico ufficiale. In questa occasione i coniugi sono convocati per la conferma dell’accordo che non può essere fissata prima di trenta giorni dalla data dell’accordo stesso. In tale data i coniugi compaiono nuovamente innanzi all’Ufficiale dello stato civile che forma l’atto di conferma dell’accordo che è sottoscritto dalle parti e dallo stesso Ufficiale di stato civile.

Gli effetti dell’accordo concluso dai coniugi decorrono in ogni caso dalla data dell’accordo che, invece, non produce alcun effetto se non è confermato nella data all’uopo fissata. In tal caso il procedimento si intende abbandonato dalla parti.

La conclusione dell’accordo è resa pubblica attraverso l’annotazione nell’atto di matrimonio e nel caso degli accordi di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio anche negli atti di nascita dei rispettivi coniugi. Di questi ultimi viene data comunicazione anche all’ufficiale d’anagrafe del comune di residenza dei coniugi per le relative variazioni.




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