MANTENIMENTO
Il coniuge al quale non è stata addebitata la separazione ha diritto a ricevere dall’altro coniuge un assegno di mantenimento quando non abbia adeguati redditi propri o disponga di un reddito che non gli permette di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio (art. 156 c.c.). Solamente al coniuge cui non venga addebitata la separazione, e che non abbia redditi propri sufficienti per conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, spetterà il diritto previsto al comma 1 dell’art. 156 c.c. (diversamente, se la separazione è addebitata ad entrambi, nessuno dei due avrà diritto all’assegno; ed indipendentemente dalla circostanza che la separazione sia stata o meno addebitata all’altro coniuge).
ASSEGNO DI DIVORZIO
In seguito alla sentenza a sezioni unite della Cassazione sull'assegno di divorzio, il parametro del "tenore di vita analogo a quello del matrimonio" non è più applicabile. Questo perché l'assegno di divorzio mira a compensare gli squilibri economici e a riconoscere il contributo fornito dal coniuge più debole durante il matrimonio. Non è necessario trovarsi in uno stato di bisogno assoluto, ma viene considerato il peggioramento delle condizioni economiche successive al divorzio.
In sintesi:
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I criteri per determinare il diritto all'assegno di mantenimento includono l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e il tenore di vita precedente (valido solo per la separazione).
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Per l'assegno di divorzio, i criteri principali sono il divario reddituale, il contributo dato alla vita familiare e il principio equitativo.
L'assegno di mantenimento, regolato dall’art. 156 c.c., serve a garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, purché la separazione non gli sia stata addebitata. È concesso solo durante lo stato di separazione e considera il tenore di vita matrimoniale come parametro centrale.
L'assegno di divorzio, invece, si applica solo dopo lo scioglimento del matrimonio e non fa più riferimento al tenore di vita matrimoniale. La sua funzione è quella di riequilibrare le disparità economiche tra i coniugi e di riconoscere il contributo dato dal coniuge più debole alla vita familiare. Si basa sulla valutazione della disparità patrimoniale e del contributo durante il matrimonio, senza richiedere uno stato di bisogno assoluto.
In sintesi, l’assegno di mantenimento mira a garantire continuità con il passato durante la separazione, mentre l’assegno di divorzio si concentra sul riequilibrio delle condizioni economiche dopo il divorzio.
Il riferimento ai "redditi adeguati" nell'art. 156 del Codice Civile va inteso in relazione al tenore di vita goduto durante il matrimonio. Pertanto, i redditi di un coniuge si considerano inadeguati qualora non siano sufficienti a mantenere lo stesso standard di vita che il coniuge aveva durante la vita matrimoniale.
Approfondimento:
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Tenore di vita matrimoniale:
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La giurisprudenza ha stabilito che il parametro principale per valutare l'adeguatezza dei redditi è il tenore di vita matrimoniale.
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L’assegno di mantenimento, quindi, non mira solo a soddisfare i bisogni essenziali del coniuge richiedente (come nel caso degli alimenti), ma a garantire che possa continuare a vivere secondo il livello economico che il matrimonio gli aveva permesso di raggiungere (Cass. n. 952/2023; Cass. n. 26890/2022).
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Valutazione dell’adeguatezza:
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Non si tratta solo di redditi "minimi" per sopravvivere, ma di un livello sufficiente per mantenere le abitudini e il benessere economico goduti durante il matrimonio.
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Si considerano tutte le potenzialità economiche dei coniugi, incluse proprietà, investimenti e capacità di produrre reddito (Cass. n. 3974/2002; Cass. n. 18613/2008).
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Differenza con l’assegno di divorzio:
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Durante la separazione, permane l’obbligo di assistenza materiale e il parametro centrale è il tenore di vita matrimoniale.
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Con il divorzio, il tenore di vita matrimoniale non è più rilevante; l'assegno divorzile mira a compensare squilibri economici e a riconoscere i contributi dati durante il matrimonio (Cass. SS.UU. n. 18287/2018).
In sintesi:
I "redditi inadeguati" ai sensi dell’art. 156 c.c. sono quelli che non permettono al coniuge di mantenere il tenore di vita matrimoniale. Questo standard rimane il criterio principale per l’erogazione dell’assegno di mantenimento durante la separazione.
Ecco un riassunto delle principali massime giurisprudenziali relative all’art. 156 c.c. e al tema dell’assegno di mantenimento:
Principi Generali:
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Finalità dell'assegno di mantenimento: Garantire il mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio, purché il coniuge beneficiario non abbia adeguati redditi propri e non sia stata addebitata la separazione. La solidarietà economica tra i coniugi permane durante la separazione (Cass. n. 26890/2022; Cass. n. 5253/2000).
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Presupposti: Per ottenere l’assegno, devono coesistere l’assenza di addebito, la disparità economica tra i coniugi e la mancanza di mezzi sufficienti per mantenere un tenore di vita adeguato (Cass. n. 1162/2017; Cass. n. 13747/2003).
Criteri di Valutazione:
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Adeguatezza dei redditi: Si considerano le potenzialità economiche complessive della coppia durante il matrimonio, incluse utilità e vantaggi patrimoniali, senza necessità di un accertamento puntuale del reddito (Cass. n. 31348/2022; Cass. n. 3974/2002).
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Tenore di vita matrimoniale: Costituisce il riferimento principale per determinare l'assegno durante la separazione, ma è un obiettivo tendenziale, influenzato dalle risorse disponibili dell'obbligato (Cass. n. 4800/2002; Cass. n. 26890/2022).
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Valutazione patrimoniale: Il giudice può disporre indagini sui redditi, anche avvalendosi della polizia tributaria, per ricostruire la situazione economica complessiva (Cass. n. 10344/2005; Cass. n. 16575/2008).
Situazioni Specifiche:
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Convivenza more uxorio: Se il coniuge beneficiario convive stabilmente con un’altra persona, l’obbligo di mantenimento può cessare, salvo prova contraria che dimostri la non incidenza economica della nuova convivenza (Cass. n. 29865/2022; Cass. n. 16982/2018).
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Durata del matrimonio: La breve durata del matrimonio non preclude il diritto all’assegno, ma può incidere sulla determinazione del suo importo (Cass. n. 23378/2004; Cass. n. 1162/2017).
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Assegnazione della casa coniugale: Questo elemento, pur essendo finalizzato alla tutela della prole, ha rilevanza economica nella determinazione dell’assegno (Cass. n. 27599/2022; Cass. n. 9079/2011).
Modifiche e Inadempimenti:
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Revisione dell’assegno: È possibile in presenza di giustificati motivi sopravvenuti che alterino l’equilibrio economico stabilito al momento della separazione (Cass. n. 11488/2008; Cass. n. 5253/2000).
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Garanzie in caso di inadempimento: Il giudice può ordinare ai terzi di versare direttamente le somme dovute al beneficiario o disporre sequestri conservativi per garantire l’adempimento (Cass. n. 10273/2004; Cass. n. 19527/2003).
Conclusione:
La giurisprudenza conferma che l’assegno di mantenimento è uno strumento per preservare il tenore di vita matrimoniale e compensare eventuali squilibri economici tra i coniugi durante la separazione, con una valutazione flessibile e concreta delle condizioni patrimoniali e reddituali di entrambe le parti.