La famiglia, riconosciuta come la massima formazione sociale in cui si realizzano le personalità individuali, ha nel matrimonio il suo pilastro, sancito anche dalla Carta Costituzionale (art. 29 Cost.).
Nel nostro sistema giuridico, si differenziano il matrimonio concordatario, regolato dal diritto canonico e celebrato secondo il Concordato Lateranense del 1984 (82 c.c.), e il matrimonio civile, che richiede una celebrazione pubblica davanti all'ufficiale dello stato civile (106 c.c.).
Dal Concordato, il matrimonio concordatario ottiene riconoscimento civile, evitando la doppia celebrazione. La sua celebrazione e validità sono governate dal diritto canonico, mentre gli effetti civili derivano dalla trascrizione nei registri dello stato civile al momento delle nozze. La regolamentazione del rapporto coniugale è affidata al diritto civile.
La distinzione tra matrimonio come atto e matrimonio come rapporto è fondamentale. Il primo riguarda le forme della celebrazione e i requisiti di validità; il secondo è disciplinato dai diritti e doveri coniugali, dal regime patrimoniale e dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso. Entrambe le forme matrimoniali condividono la regola (art. 108 c.c.) che la dichiarazione degli sposi è un atto legittimo e puro, non soggetto a termini o condizioni.
Sul tema del matrimonio omosessuale, tradizionalmente escluso, la Legge Cirinnà (2016) ha introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplinato le convivenze di fatto.
Attualmente, coesistono la famiglia tradizionale, l'unione civile equiparata al matrimonio con l'eccezione dell'obbligo di fedeltà, e la convivenza di fatto regolata anche da contratto.