La scelta del regime di separazione dei beni può avvenire in diversi momenti.
Atto di celebrazione del matrimonio:
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La scelta può essere effettuata durante la celebrazione del matrimonio, sia civile che concordatario.
Prima del matrimonio:
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I coniugi possono optare per la separazione dei beni mediante una convenzione redatta innanzi al notaio per atto pubblico prima del matrimonio.
Durante il matrimonio:
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È possibile effettuare questa scelta anche durante il matrimonio mediante una convenzione redatta innanzi al notaio per atto pubblico, la quale avrà effetto ex nunc, ossia dal momento dello scioglimento della comunione legale.
Le parti possono accedere a tale tipo di regime patrimoniale attraverso una convenzione, ma anche in forza di legge per effetto del provvedimento che determina lo scioglimento della comunione, quali la dichiarazione di assenza, la separazione (tanto giudiziale quanto consensuale) dei coniugi, e la dichiarazione di fallimento.
Optando per il regime di separazione dei beni, i coniugi sono comunque vincolati dal dovere di contribuire alle spese e ai bisogni familiari in proporzione alle loro capacità reddituali.
In base a questa scelta, i coniugi mantengono la titolarità e la gestione esclusiva degli acquisti effettuati durante il matrimonio (art. 215 c.c.). Questo, tuttavia, non esonera i coniugi dai doveri di contribuzione derivanti dal matrimonio, che sono considerati inderogabili. Un coniuge può disporre liberamente dei suoi beni e vendere le quote dei beni acquistati in comproprietà con l'altro coniuge, senza che quest'ultimo possa opporsi.
Il regime di separazione dei beni permette la libertà per ciascun coniuge di acquistare o vendere beni senza richiedere il consenso reciproco e senza la necessità di avere la contitolarità dei diritti sui beni acquisiti dopo il matrimonio.
Amministrazione e uso dei beni di proprietà esclusiva:
Il codice civile stabilisce norme sull'amministrazione e il godimento dei beni di proprietà esclusiva di un coniuge. È possibile delegare l'altro coniuge ad agire come mandatario per compiere atti di amministrazione (art. 217 c.c.), con la possibilità di revoca in qualsiasi momento. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione richiedono una specifica procura scritta.
L'uso dei beni da parte del coniuge non proprietario comporta obblighi simili a quelli dell'usufruttuario, come l'obbligo di custodia e di utilizzo diligente. In caso di miglioramenti eseguiti dall'altro coniuge in costanza di matrimonio, questi ha diritto ai rimborsi e alle indennità previste dall'art. 1150 c.c.
Prova della proprietà esclusiva:
La prova della proprietà esclusiva dei beni acquistati è cruciale, specialmente per i beni mobili. La prova può avvenire con qualsiasi mezzo, inclusi i testimoni, in deroga ai limiti fissati dagli art. 2721 e ss. c.c. In assenza di prova, si presume una comproprietà al 50%, ma questa presunzione opera solo nelle controversie tra coniugi e non nei confronti dei terzi creditori.
Conto corrente cointestato in regime di separazione dei beni:
In un contesto di separazione dei beni, un conto corrente cointestato tra coniugi permette loro di prelevare l'intera somma indipendentemente dal titolare del conto. Nonostante la co-intestazione faccia presumere una donazione del 50%, è sempre possibile dimostrare il contrario, ad esempio, se la co-intestazione ha uno scopo di agevolazione nelle operazioni bancarie.
La normativa vigente consente la prova della proprietà esclusiva attraverso vari mezzi, tra cui la testimonianza, e offre la flessibilità necessaria per adeguarsi alle situazioni specifiche dei coniugi.