Procura generale tra coniugi in comunione legale: è davvero ammissibile?

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Si è discusso circa la ammissibilità del rilascio di procura generale da un coniuge ad un altro quando i medesimi siano in regime di comunione legale dei beni.

Gli argomenti portati da chi ritiene non ammissibile nella fattispecie il rilascio di procura generale , si fondano sul modo di disporre del II comma dell'art. 182 cod.civ., nonchè del III comma dell'art. 210 cod.civ.. In base alla prima norma sembrerebbe che una procura generale tra coniugi possa essere rilasciata nel caso di lontananza o altro impedimento di uno di essi. Potrebbe altresì essere rilasciata procura institoria nell'ipotesi di cui al II comma della norma citata per prima.

In forza della seconda non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all' uguaglianza delle quote.

La procura generale costituirebbe infatti una deroga alle norme sull'amministrazione dei beni della comunione, con particolare riferimento al principio generale della paritetica partecipazione dei coniugi all'amministrazione dei beni comuni.

Tuttavia si può osservare che, in forza del conferimento della procura, il coniuge non viene spogliato di alcun potere rispetto all'amministrazione, conservando pienamente tutti i poteri in ordine al compimento di qualsiasi atto relativo ai beni della comunione. In aggiunta a ciò una conseguenza così grave come quella di ritenere sussistente un divieto di rilascio di procura generale non può certamente essere ritratto da deboli argomenti a contrario come quelli riferiti.

 

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