Pronunce giurisprudenziali sull'addebito della separazione

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La violenza è considerata una causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, giustificando l'addebito della separazione (Cass. civ. VI, n. 6997 del 2018). Le violenze fisiche nel rapporto coniugale sono ritenute violazioni così gravi e inaccettabili dei doveri matrimoniali da poter fondare, di per sé, la dichiarazione di addebito all'autore. Ciò esonera il giudice dal confrontare tali atti con il comportamento del coniuge vittima delle violenze, poiché si tratta di lesioni della pari dignità della persona (Cass. civ. VI, n. 3925 del 2018). 

La separazione è comunemente addebitabile anche nelle ipotesi di violazione dell'obbligo di fedeltà, considerato oggi come un impegno globale che presuppone la comunione non solo materiale ma anche spirituale dei coniugi. Sono sanzionabili con l'addebito non solo l'adulterio, ma anche tutti quei comportamenti che comportino una lesione del reciproco dovere di devozione dei coniugi e, quindi, della comunione materiale e spirituale su cui si fonda l'istituto matrimoniale. Ad esempio, è stata affermata la violazione di questo obbligo, con conseguente addebito della separazione, in presenza di fotografie che raffigurano il marito in un atteggiamento intimo con una donna, considerate prove della violazione del dovere di fedeltà coniugale (Cass. civ., VI, n. 4899 del 2020). La violazione dell'obbligo di fedeltà è stata altresì rilevata nei casi di ricerca di relazioni extraconiugali sui siti di incontri online, considerata una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione (Cass. civ., I, n. 9384 del 2018). In aggiunta, è stato stabilito dalla giurisprudenza che un coniuge può essere ritenuto responsabile per la sua condotta che viola i diritti costituzionali e la personalità dell'altro coniuge. Secondo le indicazioni dottrinali, si può individuare in questo caso una violazione del dovere coniugale di assistenza morale e collaborazione.

Può essere motivo di addebito anche la violazione dell'obbligo di coabitazione (146 c.c.), con tale espressione si intende l'allontanamento dalla residenza familiare, attuato unilateralmente da un coniuge senza il consenso dell'altro (Cass. civ., I, n. 25663 del 2014). Più precisamente, si ritiene che il volontario abbandono del domicilio coniugale rappresenti una causa di per sé sufficiente ai fini dell’addebito della separazione, poiché comportante l'impossibilità della convivenza, salvo che colui che ha posto in essere l’abbandono provi che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero che l’abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cass. civ., VI, n. 1224 del 2020). Al contrario, l’abbandono del tetto coniugale non giustifica l'addebito ove sia motivato da una giusta causa costituita dal determinarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza coniugale (Cass. civ., VI, n.14591 del 2019).

La separazione giudiziale va addebitata al coniuge che sia venuto meno ai doveri di lealtà e di condivisione del progetto di vita in comune, a mezzo di condotte (da valutarsi in un quadro complessivo e non atomistico) che siano causalmente rilevanti rispetto alla intollerabilità della convivenza, in quanto minano il nucleo di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo matrimoniale (nella specie, la Suprema corte, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha addebitato la separazione al marito che, in primo luogo, e dopo aver taciuto di essere la causa esclusiva dell'infertilità di coppia, era unilateralmente re ceduto dal ciclo di procreazione assistita, pur in precedenza deciso in comune, nonostante che la moglie si fosse già sottoposta a terapie invasive, senza neppure comunicarglielo, e che, in secondo luogo, aveva anche tenuto nascosta la sua dipendenza dall'alcool, interrompendo poi il percorso di superamento e recupero intrapreso, anche grazie all'assistenza e alla collaborazione della moglie, condotte, queste, che hanno frustrato irreparabilmente l'affidamento riposto dalla moglie sull'osservanza dei reciproci doveri coniugali).(Cassazione civile , sez. I , 09/04/2015 , n. 7132).

 

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