Rapporto fra addebito e risarcimento del danno nella separazione fra coniugi

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La Cassazione, con sentenza n.5866 del 1995 ha precisato che “ l’addebito della separazione, di per sè considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art.2043, determinando solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento.”

Sembra, quindi, che la semplice violazione dei doveri che scaturiscono dal matrimonio non conduca automaticamente al risarcimento del danno, infatti, la dottrina e giurisprudenza prevalenti riconoscono la risarcibilità del c.d. danno endofamiliare, a condizione che la condotta del coniuge contraria ai doveri nascenti dal matrimonio abbia altresì cagionato un danno ingiusto suscettibile di essere risarcito ai sensi degli artt. 2043 ss.

In generale, nel contesto di una richiesta di separazione giudiziale tra coniugi, è possibile chiedere, da parte del ricorrente, il risarcimento del danno subito a causa di comportamenti dell'altro coniuge che incidono direttamente sulla sfera più intima della persona e non su aspetti periferici della stessa. Pertanto, è stato stabilito che l'assenza di addebito della separazione non esclude di per sé la possibilità di ricorrere a strumenti risarcitori. Oltre alla separazione con addebito, è ammissibile richiedere un ulteriore risarcimento del danno causato da comportamenti illeciti dell'altro coniuge, specialmente quando tali comportamenti sono "chiaramente incompatibili con la vita di coppia sana e normale, manifestando un evidente disinteresse verso il partner". Nel caso in cui i comportamenti illeciti del coniuge provochino danni all'integrità psicofisica dell'altro coniuge, la parte lesa ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno biologico, che comprende sia il danno esistenziale che il danno alla salute.

In sostanza, il comportamento del coniuge che può condurre a responsabilità extracontrattuale e di conseguenza al risarcimento del danno, deve concretizzarsi in un danno ingiusto, che non necessariamente deve coincidere con la violazione dei doveri matrimoniali o con la declaratoria di addebito. Il risarcimento del danno può essere accordato quando la condotta grave del coniuge ha violato, non solo uno dei diritti nascenti dal matrimonio, ma ha anche provocato la lesione di un interesse ulteriore, tutelato dall’ordinamento. 

La violazione dei doveri coniugali costituisce il presupposto per accertare la concreta lesione di un interesse tutelato, la quale funge da presupposto per la responsabilità civile e, di conseguenza, per il risarcimento del danno.




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