Separazione consensuale fra coniugi

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Analogamente alla separazione giudiziale, la separazione consensuale rappresenta un caso di separazione legale derivante dal consenso dei coniugi, configurandosi come un negozio giuridico bilaterale che consente alle parti di stabilire autonomamente un accordo regolativo dei loro interessi, compresi quelli di natura patrimoniale, in conformità alle loro specifiche necessità. La separazione consensuale non dipende dalla necessità di dimostrare l'intollerabilità della convivenza o il grave pregiudizio all’educazione dei figli (requisiti essenziale per la separazione giudiziale) e produce i suoi effetti sulla base del consenso delle parti e successivamente all'omologazione da parte del giudice (articolo 711, quarto comma, del codice di procedura civile).

Durante il processo di omologazione del verbale di separazione, il Tribunale si concentra principalmente sulla verifica dell'esistenza, serietà e libertà del consenso fornito dai coniugi e sulla validità complessiva dell'accordo. Si ritiene che il giudice non debba sostituirsi alle parti nella valutazione dettagliata dei loro accordi. Un controllo giudiziale più approfondito può, tuttavia, verificarsi in relazione agli accordi concernenti l'affidamento dei figli, il contributo al loro mantenimento e altri aspetti del rapporto tra genitori e figli minori (articolo 158, secondo comma, del codice civile). Ad ogni modo, è escluso che il giudice possa apportare modifiche o integrazioni d'ufficio all'accordo delle parti.

La separazione consensuale prevede la possibilità per i coniugi di separarsi di comune accordo e con maggiore velocità rispetto al caso della separazione giudiziale. Quest’ultima infatti comporta l’intervento del tribunale dato che i coniugi non sono riusciti a identificare un accordo comune sulle caratteristiche della separazione.

La separazione consensuale può ritenersi tale solamente se i due coniugi sono riusciti a stabilire una condivisione sui diritti relativi al patrimonio, all’assegno di mantenimento, all’affidamento dei figli e a tutti gli altri aspetti che dovranno essere oggetto di attenta disciplina. Nel caso in cui, tuttavia, i due coniugi intendano trovare un’intesa sui temi più importanti, potranno rivolgersi privatamente ad un avvocato o ciascuno al proprio di fiducia per discutere e formalizzare ogni condizione seguendo anche l’esperienza del professionista che con terzietà coadiuva la parte. Successivamente alla firma dell’accordo depositato, è fissata un’udienza per la fase dell’omologazione da parte del Tribunale competente, con apposito provvedimento.

Il procedimento di separazione consensuale non prevede inoltre la possibilità di addebito a carico di un coniuge della stessa. Nelle tempistiche della separazione consensuale normalmente per l’udienza in tribunale sono necessari 3-4 mesi.

 

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