La separazione, che sia consensuale o giudiziale, non comporta la dissoluzione del vincolo coniugale, ma determina l'attenuazione e talvolta l'estinzione degli obblighi derivanti dal matrimonio, con conseguenze significative nella pratica. Ad esempio, i coniugi legalmente separati non possono contrarre nuove nozze, la moglie di solito mantiene il cognome del marito (salvo diverse disposizioni dell'art. 156 bis del codice civile) e gli effetti successori rimangono invariati, tranne per il coniuge a cui è stata addebitata la separazione (articolo 548 del codice civile).
Con la separazione, cessa l'obbligo di coabitazione, il quale già di per sé comporta una significativa riduzione della portata del rapporto coniugale. Si è sostenuto che la separazione rende inattivi gli obblighi derivanti dal matrimonio, i quali presuppongono l'affectio coniugalis. Oltre all'obbligo di coabitazione, infatti, anche altri doveri sono sospesi, come l'assistenza, la collaborazione e la fedeltà reciproca.
Tuttavia, sembra esserci un certo consenso sull'opinione che, data la permanenza del vincolo coniugale, i coniugi rimangano tenuti a preservare i valori di riservatezza e dignità personale, adottando comportamenti basati sulla reciproca lealtà e correttezza nel mantenere i residui rapporti, nonché su un minimo di solidarietà, imposti dalla situazione di "non estraneità" delle parti.