Per far fronte a situazioni di crisi familiare, il sistema legale propone come soluzione la separazione personale.
La separazione "sospende" gli effetti giuridici del matrimonio, consentendo ai coniugi di vivere separati senza estinguere il vincolo coniugale. Si distinguono la separazione legale (giudiziale o consensuale) e quella di mero fatto. La legale è disciplinata dettagliatamente, mentre quella di mero fatto non ha rilevanza giuridica. Dopo la separazione, alcuni obblighi matrimoniali si estinguono o attenuano, ma quelli verso i figli rimangono. La riforma del 1975 ha introdotto l'addebito come causa di separazione e la generale intollerabilità della convivenza.
La separazione legale è dettagliatamente disciplinata dalle norme codicistiche (articoli 149 e seguenti del codice civile). Si suddivide in separazione giudiziale e consensuale, a seconda dell'intervento più o meno incisivo del giudice nella regolamentazione degli aspetti personali e patrimoniali del rapporto coniugale. Nella separazione giudiziale, il giudice, in un contesto contenzioso, svolge un ruolo attivo nella definizione dei dettagli del rapporto, mentre nella separazione consensuale approva l'accordo raggiunto tra le parti. Quest'ultima, caratterizzata da una natura di volontaria giurisdizione, vede l'intervento del giudice limitato alla convalida della volontà delle parti, verificandone la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
La separazione di mero fatto, pur legittima, non ha rilevanza giuridica, e di conseguenza, le parti rimangono soggette agli stessi diritti e obblighi derivanti dal vincolo matrimoniale.
Dopo la separazione, i coniugi, pur mantenendo lo stato coniugale, ottengono l'autorizzazione a vivere separati. La separazione comporta l'estinzione di alcuni obblighi connessi al matrimonio, come l'obbligo di coabitazione e, secondo alcune interpretazioni giurisprudenziali, quello di reciproca fedeltà. Altri obblighi matrimoniali vengono attenuati, come ad esempio l'obbligo di assistenza morale, materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia (articolo 143 del codice civile).
Alcuni obblighi rimangono sostanzialmente invariati, come quelli verso i figli, come stabilito dall'articolo 147 del codice civile.